Modulistica
28 novembre 2011
Congedo Non Retribuito per Documentati e Gravi Motivi
Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.
Il periodo di congedo per gravi motivi si riferisce alla situazione personale, della famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.
I soggetti di cui all’art.433 del C.C. sono, nell’ordine:
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il coniuge;
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i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
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i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottandi;
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i generi e le nuore;
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il suocero e la suocera;
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i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Per gravi motivi si intendono:
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le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
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le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra specificate;
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le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
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le situazioni, riferite ai soggetti sopra specificati ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
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patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
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patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
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patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
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patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL non si può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall’Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Per il congedo per motivi di studio:
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certificazione attestante l’iscrizione al corso di studio
Per il congedo per gravi motivi di famiglia:
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idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o dal medico curante (il medico di famiglia) attestante le patologie di cui ai nn. 1, 2 e 3;
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idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o dal medico pediatra per quanto riguarda il succitato n.4;
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certificato di morte o dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda il punto alla lettera a). Il congedo in parola può essere richiesto solo se il dipendente non ha la possibilità di utilizzare i tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 1 dell’art.30 del CCNL;
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nei casi previsti dalle lettere b) e c), autocertificazione, ovvero, nel caso della lettera b), certificazione attestante che la persona assistita ha la necessità di una cura/assistenza particolarmente gravosa;
Normativa di riferimento:
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Legge 08/03/2000, n.53, art.4, commi 2 e 4;
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Decreto Interministeriale 21/07/2000, n.278, art.2;
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CCNL del 16/10/2008, artt. 32 e 38.