Documenti utili
16 ottobre 2017

Aspettativa per altra esperienza lavorativa

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare domanda di essere collocato in aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova (nel lavoro privato).
La richiesta di aspettativa può essere presentata anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, in quanto nel periodo di aspettativa non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità per il dipendente pubblico.
L’aspettativa è concessa dall’Amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dal dipendente.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

    Documentazione che giustifichi la richiesta di aspettativa da parte del dipendente.

Normativa di riferimento:

    CCNL del 16/10/2008, art. 37, comma 2
    Legge 4/11/2010, n.183, art.18

Documenti utili
28 novembre 2011

Aspettativa per Dottorato di Ricerca

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ne ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o rinuncia alla stessa, il dipendente in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte di questa Amministrazione.
Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi nei due anni successivi per volontà del dipendente, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti.
Non hanno diritto all’aspettativa i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando dell’aspettativa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA

  1. Certificato di iscrizione al dottorato di ricerca, con indicazione della durata legale del corso di dottorato e se usufruisce della borsa di studio;
  2. Annualmente un certificato di iscrizione al corso;
  3. Certificato attestante il conseguimento del dottorato di ricerca.

Normativa di riferimento:

  1. Legge 13/08/1984, n.476, art.2;
  2. Legge 28/12/2001, n.448, art.52, comma 57
  3. CCNL del 16/10/2008, art. 37
  4. Legge 30/12/2010, n.240, art.19

Modulistica
28 novembre 2011

Aspettativa per Ricongiungimento Coniuge all’Estero

Normativa di riferimento:

  1. CCNL del 16/10/2008, art. 33 - Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile (attestato da uno stato di famiglia) presti servizio all’estero, può chiedere un’aspettativa senza assegni, che può avere la durata corrispondente al periodi di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata.  L’aspettativa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno 15 giorni. L’aspettativa può essere revocata anche in difetto della effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

  1. Stato di famiglia;
  2. Certificazione o autocertificazione attestante che il coniuge presta servizio all’estero dal _________ al ______________;
  3. Autocertificazione attestante l’effettiva permanenza all’estero;

Normativa di riferimento:

  1. CCNL del 16/10/2008, art. 33

Modulistica
28 novembre 2011

Autorizzazione allo Svolgimento di Incarico Extra Istituzionale

Il dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo pieno o in regime di part time, con prestazione lavorativa superiore alle 18 ore settimanali, può svolgere un’attività extra istituzionale saltuaria ed occasionale, a condizione che la stessa non sia incompatibile con l’attività di servizio prestata e/o nelle attività della struttura di afferenza.
Non hanno bisogno di preventiva autorizzazione, ma devono essere comunicati all’Amministrazione, gli incarichi che prevedono un compenso derivante:

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  • dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
  • dalla partecipazione a convegni e seminari;
  • da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  • da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendete è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
  • da incarichi conferiti dalle OO.SS. a dipendenti presso le stesse distaccati o in comando o di fuori ruolo;
  • da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Gli incarichi da rendersi a titolo gratuito devono essere preventivamente comunicati al fine di permettere a questa Amministrazione la valutazione di compatibilità.


Normativa di riferimento:

  1. Legge 23/12/1996, n.662 ed in particolare l’art.1, commi 60 e 61;
  2. Circolari della Funzione Pubblica n.5 e 7 del 1997;
  3. Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001, art.53;
  4. Art. 21 CCNL comparto Università

Modulistica
28 novembre 2011

Congedo Non Retribuito per Documentati e Gravi Motivi

Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o per documentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo o frazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto disposto dall’art. 4, commi 2 e 4, della Legge 53/2000.
Il periodo di congedo per gravi motivi si riferisce alla situazione personale, della famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’art.433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il secondo grado, anche se non conviventi.
I soggetti di cui all’art.433 del C.C. sono, nell’ordine:

  1. il coniuge;
  2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
  3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottandi;
  4. i generi e le nuore;
  5. il suocero e la suocera;
  6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per gravi motivi si intendono:

  • le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra specificate;
  • le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopra specificate;
  • le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
  • le situazioni, riferite ai soggetti sopra specificati ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
  1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  2. patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL non si può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa o congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall’Amministrazione.
Durante il periodo di congedo o il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA
Per il congedo per motivi di studio:

  1. certificazione attestante l’iscrizione al corso di studio

Per il congedo per gravi motivi di famiglia:

  1. idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o dal medico curante (il medico di famiglia) attestante le patologie di cui ai nn. 1, 2 e 3;
  2. idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o dal medico pediatra per quanto riguarda il succitato n.4;
  3. certificato di morte o dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda il punto alla lettera a). Il congedo in parola può essere richiesto solo se il dipendente non ha la possibilità di utilizzare i tre giorni di permesso retribuito di cui al comma 1 dell’art.30 del CCNL;
  4. nei casi previsti dalle lettere b) e c), autocertificazione, ovvero, nel caso della lettera b), certificazione attestante che la persona assistita ha la necessità di una cura/assistenza particolarmente gravosa;

Normativa di riferimento:

  1. Legge 08/03/2000, n.53, art.4, commi 2 e 4;
  2. Decreto Interministeriale 21/07/2000, n.278, art.2;
  3. CCNL del 16/10/2008, artt. 32 e 38.

Modulistica
28 novembre 2011

Congedo Non Retribuito per Formazione

Il dipendente che abbia almeno 5 anni di anzianità di servizio presso questa Amministrazione può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
La percentuale dei congedi per la formazione non può essere superiore al 10% del personale in servizio, presente al 31/12 di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate da questa Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 del vigente CCNL non si può usufruire continuativamente di due periodi non retribuiti di aspettativa o di congedo, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo.
L’Amministrazione, qualora durante il periodo di congedo vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita immediatamente il dipendente a riprendere servizio. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine assegnatogli dall’Amministrazione.
Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.
Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
L’istanza di congedo per la formazione deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
L’Amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di 6 mesi.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

  1. Certificazione o autocertificazione indicante l’attività formativa che si intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.

Normativa di riferimento:

  1. Legge 08/03/2000, n.53, artt.5 e 6;
  2. CCNL del 16/10/2008, artt. 32 e 38.

Documenti utili
20 dicembre 2017

Pensione di inabilita'

Pensione di inabilita'

Modulistica
28 novembre 2011

Permessi per Assistenza Portatori di Handicap (Legge 104/92)

Il/la dipendente portatore/trice di handicap in situazione di gravità accertata dalla competente ASL, può fruire della riduzione di due ore dell’orario giornaliero di lavoro o, in alternativa, di tre giorni di permesso mensile o, ancora in alternativa, di 18 ore di permesso.
Il genitore di figlio (anche maggiorenne) in situazione di handicap grave, può chiedere la fruizione dei tre giorni di permesso o, in alternativa delle 18 ore.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
I detti permessi possono essere concessi anche per l’assistenza, oltre che del coniuge, di una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il secondo grado.
Se la persona assistita risiede a più di 150 km dalla residenza di chi assiste, quest’ultima dovrà presentare idoneo documento di viaggio (biglietto treno, corriera, etc), ovvero altra documentazione che attesti che è stata prestata assistenza.
E’ inoltre possibile usufruire di congedi retribuiti per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per poter assistere i figli e, a determinate condizioni, i genitori, il coniuge ed i fratelli o sorelle, sempre che siano portatori di handicap in situazione di gravità.
E’ possibile fruire provvisoriamente dei permessi legge 104/92 presentando la ricevuta di presentazione dell’istanza di riconoscimento dello stato di handicap grave.
In quest’ultimo caso il dipendente deve impegnarsi a recuperare i permessi fruiti nel caso in cui la persona assistita non sia riconosciuta portatrice di handicap grave.


Normativa di riferimento

  1. Legge 05/02/1992, n.104, art. 33;
  2. D.Lgs. 26/03/2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, art.42;
  3. D.Lgs. 18/07/2011, n.119;
  4. Sentenze della Corte Costituzionale n.158 del 18/04/2007; n.19 del 26/01/2009 e n.233 del 08/06/08/06/2005.

Modulistica
28 novembre 2011

Tempo Parziale

Ai sensi dell’art.21 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutte le categorie di classificazione del personale, sia nei rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è effettuata su richiesta dei dipendenti interessati.
Il tempo parziale può essere realizzato sulla base delle seguenti tipologie:

  1. tempo parziale orizzontale, con prestazione oraria ridotta in tutti i giorni lavorativi;
  2. tempo parziale verticale, con prestazione lavorativa alcuni giorni della settimana, del mese, dell’anno;
  3. tempo parziale misto, con articolazione della prestazione lavorativa risultante dalla combinazione del tempo parziale orizzontale e verticale.

Per poter ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è NECESSARIO che il responsabile della struttura di afferenza dichiari che la trasformazione NON crea pregiudizio alla funzionalità della struttura; in caso contrario l’Amministrazione dovrà negare la trasformazione.
Ai sensi del vigente regolamento per i rapporti a tempo parziale, in regime di part time i dipendenti dovranno avere un’articolazione dell’orario di servizio da un minimo di 12 ore ad un massimo di 30 ore medie settimanali.
Per poter effettuare altra attività lavorativa autonoma o subordinata (ma non con un’altra amministrazione pubblica) è necessario che il tempo parziale sia almeno al 50% (massimo 18 ore lavorative a favore dell’Amministrazione) e che l’attività non sia in contrasto con l’attività prestata presso l’Amministrazione né dall’Amministrazione stessa.


Normativa di riferimento

  1. CCNL Comparto Università, art. 21;
  2. Legge 23/12/1996, n. 662, art.1, commi da 56 a 65;
  3. Vigente regolamento di questa Università per i rapporti di lavoro a tempo parziale
  4. D.Lgs. 25/02/2000, n.61 e successive modificazioni ed integrazioni;
  5. Legge n.133/2008, art.73.

Modulistica
28 novembre 2011

Tutela Dipendenti in Particolari Condizioni Psico-Fisiche

Per il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei confronti del quale sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica, e che si impegni a sottoporsi ad un progetto terapeutico e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

  • il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del seguente trattamento economico: 1) per i primi 9 mesi di assenza il trattamento economico fondamentale; 2) 90% della retribuzione sopra indicata per i successivi 3 mesi; 3) 50% della retribuzione sopra indicata per gli ulteriori 6 mesi.
  • Concessione dei permessi giornalieri orari retribuiti, nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
  • Riduzione dell’orario di lavoro, con applicazione dell’istituto del tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
  • Assegnazione a mansioni diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.

Il dipendente deve riprendere servizio nei 15 giorni successivi alla data di compimento del progetto di recupero.

I dipendenti, i cui coniugi, parenti o affini entro il secondo grado, ovvero i conviventi stabili che si trovano nelle condizioni sopra indicate e che abbiano iniziato l’esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia, per l’intera durata del progetto.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

  1. Certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura associativa convenzionata, attestante la condizione di portatore di handicap o di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica;
  2. Certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura associativa convenzionata, attestante la durata del progetto terapeutico di recupero e/o di riabilitazione;
  3. Attestato periodico, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura associativa convenzionata, attestante la eventuale permanenza nella comunità/struttura ove si svolge il programma terapeutico;
  4. Certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica o dalla struttura associativa convenzionata, attestante la data finale del progetto terapeutico;

Normativa di riferimento:

  1. CCNL del 16/10/2008, artt. 40 e 38

Questionario e social

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