Normativa Italiana e Europea e sulla Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

In Italia l'impiego di animali per fini scientifici è regolamentato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 emanato in attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE. In base a questa norma, tutti i progetti di ricerca che contemplano l'impiego di animali vertebrati e di certi animali invertebrati, come i Cefalopodi, devono essere autorizzati dal Ministero della Salute e portati avanti all'interno di stabilimenti utilizzatori autorizzati.

Le suddette norme sono tese a garantire la massima protezione possibile degli animali utilizzati a fini scientifici. L’impiego di modelli animali è infatti consentito soltanto quando il responsabile del progetto di ricerca sia in grado di documentare l'impossibilità di raggiungere il risultato ricercato utilizzando un metodo di ricerca che non implica l'impiego di animali vivi.

        Dimostrato ciò e fermo restando l’integrità scientifica dei risultati ottenibili, sono favorite le procedure che:

  • impiegano il minor numero possibile di animali;
  • utilizzano le specie animali che presentano la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
  • minimizzano dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato agli animali;
  • offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti;
  • mostrano il rapporto tra danno e beneficio migliore possibile

La novità introdotta dalla Direttiva n. 2010/63/UE e ricevuta con il Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014 riguarda lo, la convalida, l'accettazione e l'applicazione dello sviluppo dei metodi alternativi, come procedure che consentono di ridurre, o evitare, il ricorso all'utilizzo di animali nella sperimentazione scientifica.

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