UniCa Centro Servizi di Ateneo per gli Stabulari (CeSASt) OPBA Descrizione attività dell'Organismo Preposto al Benessere Animale

Descrizione attività dell'Organismo Preposto al Benessere Animale

Descrizione delle attività dell'Organismo Preposto al Benessere Animale O.P.B.A.

Descrizione delle attività dell'Organismo Preposto al Benessere Animale O.P.B.A.

L'Organismo preposto al benessere degli animali (O.P.B.A.) di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 26/2014 svolge almeno i seguenti compiti:
a) fornisce consigli al personale che impiega animali a fini scientifici su questioni inerenti il benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
b) fornisce consigli al personale nell'applicazione dei principi di formazione e perfezionamento; informa il personale relativamente agli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati negli stabilimenti di competenza;
d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche/integrazioni, dandone comunicazione al responsabile scientifico del progetto;
e) inoltra al Ministero competente le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33, dandone comunicazione al responsabile scientifico del progetto;
f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati, nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;1. Ai fini del rilascio del parere motivato sui progetti di ricerca l'OPBA valuta:
a) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
b) la valutazione del rapporto danno/beneficio con riferimento al benessere degli animali coinvolti.
2. I componenti dell'O.P.B.A. assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
3. L'O.P.B.A. riporta in appositi registri, messi a disposizione dell'Autorità Competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla conservazione dei registri per un periodo di almeno sei anni.
 

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