Disciplina Transitoria - art. 8 DM 5 agosto 2021

Moduli Disciplina Transitoria

Con decreto del Ministro della salute del 5 agosto 2021, d’ora in avanti denominato “D.M.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del23/09/2021 n. 228, sono stabilite le modalità di acquisizione, mantenimento e dimostrazione del livello di istruzione e di formazione del personale di cui deve disporre ogni allevatore, fornitore e utilizzatore.

All'articolo 8 - Disciplina transitoria, si definisce quanto segue:

1. Il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2,lettere a), c) e d), del decreto legislativo che, nell'arco deicinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto,abbia svolto le suindicate funzioni per almeno diciotto mesi, anchenon continuativamente, puo' continuare a svolgerle. Detto personaleadempie all'obbligo di sviluppo professionale continuo entro iltermine indicato nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2,del presente decreto.

2. La qualifica di veterinario designato, acquisita primadell'entrata in vigore del presente decreto, e' valida ai fini delpresente decreto, a condizione che sia stato ricoperto il ruolo diveterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo,per almeno trenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedentil'entrata in vigore del presente decreto, anche noncontinuativamente.

3. La qualifica di responsabile del benessere e della cura deglianimali, acquisita prima dell'entrata in vigore del presente decreto,e' valida ai fini del presente decreto, a condizione che per almenotrenta mesi nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata in vigoredel presente decreto, anche non continuativamente, sia stato svoltoil compito di responsabile del benessere e della cura degli animaliai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto legislativo odi veterinario designato ai sensi dell'art. 24 del decretolegislativo.

4. Il responsabile del progetto di ricerca che, alla data dientrata in vigore del presente decreto abbia svolto la suddettafunzione per almeno diciotto mesi nell'arco dei cinque anniantecedenti l'entrata in vigore del presente decreto, anche noncontinuativamente, puo' continuare a svolgerla.

5. E' altresi' valida la qualifica acquisita prima dell'entrata invigore del presente decreto, per i compiti di cui ai commi 2 e 3, delpresente articolo, a condizione che il compito sia stato svolto peralmeno sei mesi, nell'arco dei cinque anni antecedenti l'entrata invigore del presente decreto, anche non continuativamente, ed entro iltermine di diciotto mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, venga effettuata l'iscrizione ad un corsouniversitario di terzo ciclo, da comunicarsi nell'apposita sezionedel portale del Ministero della salute - VETINFO - secondo lemodalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma2, del presente decreto.

6. Per l'espletamento del compito di membro scientifico non e'richiesto il requisito del pregresso svolgimento del compitomedesimo.

7. I soggetti che svolgono i compiti di cui ai commi 2, 3 e 6, delpresente articolo e la funzione di cui al comma 4, del presentearticolo, devono adempiere all'obbligo di sviluppo professionalecontinuo entro il termine indicato nel decreto direttoriale di cuiall'art. 6, comma 2, del presente decreto.

8. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presentedecreto, l'organismo preposto al benessere degli animali provvedealla compilazione del libretto delle competenze registrando ilpregresso svolgimento da parte del personale a cio' adibito dellefunzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto. Il veterinario designato, il responsabile del progetto diricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e il membro scientifico trasmettono nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute - VETINFO, i propri titoli di formazione egli attestati di sviluppo professionale continuo, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, mediante la dichiarazione sostitutiva dicertificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445. 

9. I corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo non ancora attivati e quelli non ancora conclusi alla data di entrata invigore del presente decreto dovranno essere conformi a quantoprevisto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

10. I crediti relativi ai corsi di formazione e di sviluppoprofessionale continuo svolti tra la data di entrata in vigore deldecreto legislativo e la data di entrata in vigore del decretodirettoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto,possono essere riconosciuti a posteriori su istanza dell'enteorganizzatore. Tale istanza puo' essere presentata anche dal singolodiscente. 11. Ai fini dell'accreditamento, i corsi di formazione e disviluppo professionale continuo, iniziati e non ancora conclusi alladata di entrata in vigore del decreto direttoriale di cui all'art. 6,comma 2, del presente decreto, dovranno essere resi conformi a quantoprevisto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto e opportunamente integrati con i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto.

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