Benessere Animale
Oggetto e ambito di applicazione
Il decreto legislativo 26 del marzo 2014 stabilisce le misure relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine, sono disciplinati i seguenti aspetti:
- la sostituzione, la riduzione dell'uso di animali nelle procedure e il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure;
la provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura, l'alloggiamento e la soppressione degli animali;
le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori; d) la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.
2. È consentito l'utilizzo degli animali ai fini scientifici o educativi soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi.
3. Il decreto si applica ai seguenti animali:
- animali vertebrati vivi non umani, comprese:
- forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente;
- forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo;
- cefalopodi vivi.
4. Il decreto si applica agli animali:
- utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, o appositamente allevati affinché i loro organi o tessuti possano essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al comma 3, lettera a)
5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del distress, dei danni temporanei o prolungati per mezzo della corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto.
6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.