Congedi di maternità e parentali

Congedi di maternità

La lavoratrice (ed in alcuni particolari casi anche il lavoratore) ha diritto di astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente di questa Amministrazione attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti la data presunta del parto si aggiungono ai tre (o quattro) mesi successivi al parto stesso.
Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore:

    in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
    in caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata massima di cinque mesi, il congedo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
    se la lavoratrice non fruisce di tutto o parte del congedo parentale per la permanenza all’estero, può chiedere di essere collocata in congedo non retribuito per la durata della permanenza.
    la durata della permanenza all’estero dovrà essere certificata dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.

In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Il congedo di maternità per adozione nazionale, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA

    Certificato medico attestante la data presunta del parto;
    Certificato medico attestante che l’opzione di prestare servizio fino all’ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
    Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (da presentarsi entro 30 giorni dalla nascita);
    Certificato (sentenza) attestante la data dell’effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale);
    Atto rilasciato dall’autorità competente attestante la durata del soggiorno all’estero (adozione internazionale);
    Atto rilasciato dall’autorità competente, o dell’ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva.


Fonti normative:

art. 16 e ss del Decreto Legislativo n. 151 del 23/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; art.20 del D.Lgs. n.151/01; art.26 e ss del D.Lgs. n.151/01; art.31 del vigente CCNL

 

Congedo parentale

Il congedo può essere fruito da ogni genitore anche se l’altro non ne ha diritto.
La durata dei periodi individuali di congedo parentale sono:

    Per la madre un periodo non superiore a sei mesi;
    Per il padre (anche se la madre non è lavoratrice) un periodo non superiore a sette mesi.

La durata del periodo complessivo, ovvero fruito da parte di entrambi i genitori, è pari ad undici mesi. Madre e padre possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente ed il padre lo può utilizzare anche durante l’astensione obbligatoria della madre e/o durante la fruizione dei riposi orari della madre.
Il congedo parentale può essere fruito anche in modo frazionato (a giorni, ma non a ore) e tra un periodo (anche di un solo giorno per volta) e l’altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (a tal fine le ferie non sono utili).
Il congedo parentale può essere fruito fino alla età di otto anni del bambino.
Il trattamento economico sarà il seguente:

    100% della retribuzione per i primi trenta giorni, nell’ambito del periodo massimo di sei mesi, fruito da entrambi i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino;
    30% della retribuzione per i successivi cinque mesi, senza vincoli di reddito, entro i primi tre anni di vita del bambino;
    Per i periodi eccedenti i sei mesi e per l’età del bambino da tre ad otto anni (e fino agli undici mesi complessivamente spettanti ai genitori), 30% della retribuzione se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima definita anno per anno (per l’anno 2011 è pari a 15199 euro).
    Se il reddito è superiore ai limiti fissati, il richiedente ha diritto di usufruire del congedo, ma non al trattamento economico.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale come sopra indicato, fermo restando che il periodo di retribuzione intera è di trenta giorni in totale per entrambi i genitori.

Il congedo parentale, come sopra indicato per i genitori naturali, spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale nonchè di affidamento.
Può essere fruito dai genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Il congedo parentale con retribuzione intera ed i restanti 5 mesi a retribuzione al 30% può essere fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISTANZA

    Certificato di nascita (se non già in possesso dell’Amministrazione);
    Dichiarazione che l’atro genitore ha fruito, o meno, di n. giorni di congedo parentale


Fonti normative:
art. 32 e ss del Decreto Legislativo n. 151 del 23/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 36 del D.Lgs. n.151/01; art.31 del vigente CCNL.

Riposi per allattamento

RIPOSI GIORNALIERI (c.d. riposi per allattamento)

Durante il primo anno di vita del bambino la madre ha diritto di fruire di riposi giornalieri:

    di due ore se l’orario di lavoro giornaliero è pari o superiore alle 6 ore;
    di una ora se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.

I succitati riposi sono riconosciuti al padre lavoratore, in alternativa alla madre, nei seguenti casi:

    nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
    in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
    nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (ad es. lavoratrice autonoma; libera professionista; casalinga, in quest’ultimo caso se impegnata in attività che possano distoglierla dalla cura del neonato);
    in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il diritto non è riconosciuto al padre se la madre usufruisce del congedo di maternità o parentale.

Nel caso di parto gemellare, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre.

I riposi giornalieri spettano anche ai genitori adottivi o affidatari entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA (a seconda della tipologia di istanza)

    certificato di nascita se non già in possesso dell’Amministrazione;
    copia del provvedimento di affidamento esclusivo, ovvero la dichiarazione sostitutiva;
    certificato medico attestante la grave infermità della madre e la sua inidoneità ad assistere il/la figlio/a;
    certificato di morte della madre, ovvero la dichiarazione sostitutiva;
    dichiarazione della madre lavoratrice dipendente, attestante la volontà di non avvalersi dei permessi, con indicazione dell’Ente/Società ove presta servizio;
    dichiarazione della madre attestante di non essere lavoratrice dipendente ma lavoratrice autonoma/libera professionista/casalinga impossibilitata a dedicarsi alla cura del figlio perché impegnata a _____________________;


Riferimenti normativi:

    articoli da 39 a 46 del D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
    art.31 del vigente CCNL – Comparto Università;

Congedo per malattia figlio

Entrambi i genitori naturali, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai tre anni.
I primi trenta giorni annui di assenza dal servizio per malattia del figlio sono retribuiti per intero.
Decorsi i trenta giorni, i genitori, alternativamente, possono assentarsi dal servizio, senza retribuzione.
Dopo i tre anni e fino agli otto, alternativamente i genitori hanno diritto di assentarsi dal servizio, senza retribuzione, fino ad un massimo di cinque giorni all’anno.
Il permesso per malattia del figlio compete al genitore anche quando l’altro genitore non ne ha diritto.
A domanda, il ricovero ospedaliero del figlio interrompe le ferie.

In caso di adozioni e affidamenti, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di assentarsi per malattia del figlio fino a sei anni di età con retribuzione intera per 30 giorni per ciascun anno.
Oltre i 30 giorni il dipendente ha diritto al congedo per malattia del figlio, senza retribuzione.
Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei ed i dodici anni, il congedo per malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, per un massimo di 5 giorni, senza retribuzione.
Anche in quest’ultimo caso il diritto al congedo è fruibile alternativamente dai genitori.

DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA

    Certificato di malattia rilasciato dal medico pediatra;
    Autocertificazione attestante che l’altro genitore non ha fruito, per le stesse date, del congedo per malattia figlio;
    Certificato (sentenza) attestante la data dell’effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale), se non già in possesso dell’amministrazione;
    Atto rilasciato dall’autorità competente attestante la durata del soggiorno all’estero (adozione internazionale), se non già in possesso dell’amministrazione;
    Atto rilasciato dall’autorità competente, o dell’ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva, se non già in possesso dell’amministrazione.

Riferimenti normativi:

    artt. da 47 a 51 del D.Lgs n.151/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
    art.31 del vigente CCNL – Comparto Università

Questionario e social

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