Congedi di maternità e parentali
Congedi di maternità
La lavoratrice (ed in alcuni particolari casi anche il lavoratore) ha diritto di astenersi dal lavoro durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i tre mesi dopo il parto.
Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ed il medico competente di questa Amministrazione attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti la data presunta del parto si aggiungono ai tre (o quattro) mesi successivi al parto stesso.
Il congedo di maternità spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore:
in caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
in caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata massima di cinque mesi, il congedo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
se la lavoratrice non fruisce di tutto o parte del congedo parentale per la permanenza all’estero, può chiedere di essere collocata in congedo non retribuito per la durata della permanenza.
la durata della permanenza all’estero dovrà essere certificata dall’Ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione.
In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
Il congedo di maternità per adozione nazionale, che non sia stato richiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA
Certificato medico attestante la data presunta del parto;
Certificato medico attestante che l’opzione di prestare servizio fino all’ottavo mese di gravidanza non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
Certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (da presentarsi entro 30 giorni dalla nascita);
Certificato (sentenza) attestante la data dell’effettivo ingresso del minore in famiglia (adozione nazionale);
Atto rilasciato dall’autorità competente attestante la durata del soggiorno all’estero (adozione internazionale);
Atto rilasciato dall’autorità competente, o dell’ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero, attestante la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia adottiva.
Fonti normative:
art. 16 e ss del Decreto Legislativo n. 151 del 23/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; art.20 del D.Lgs. n.151/01; art.26 e ss del D.Lgs. n.151/01; art.31 del vigente CCNL