Congedo straordinario
Al personale ricercatore, oltre al congedo ordinario (ferie), possono essere concessi per motivi di salute o per gravi motivi familiari dei congedi straordinari.
L’istituto del congedo straordinario era già disciplinato dall’art. 37 del T.U. del 3/57, poi integrato dall’art. 3 co. 37 e 39 della Legge n. 537/1993 e dall’ articolo 22 co. 22 della L.724 del 23.12.1994 . Il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell’anno la durata di quarantacinque giorni .
Viene utilizzato per motivi di salute d’ufficio per assenze inferiori ai sette giorni; a richiesta, per assenze superiori ai sette giorni. Per quanto riguarda il trattamento economico del periodo di congedo straordinario per motivi di malattia , si precisa che l’art.71 della Legge n.133/2008 prevede che “per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché' di ogni altro trattamento accessorio”. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, co.39 “ Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni ridotti di un terzo”.
L’art.22 co.22 della Legge 724/94 precisa che l’espressione “primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, si riferisce anche all’assenza di un solo giorno”.
Nel caso di congedo straordinario per gravi ragioni familiari comprovate e valutate dall’Amministrazione, ai sensi dell’art.3 co 39 della Legge 537/1993 “per ogni primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli assegni , ridotti di un terzo.