Congedo Maternità
Le ricercatrici devono essere collocate obbligatoriamente in maternità nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto (art. 16 D.Lgs 151/2001)
Hanno tuttavia facoltà di chiedere l’astensione dal lavoro dal mese precedente la data presunta del parto e per i quattro successivi ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 151/2001.
In questo caso devono presentare al Rettore la domanda di permanenza in servizio fino all’ottavo mese. La domanda va presentata con congro anticipo, se possibile tre mesi prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità obbligatorio e deve essere corredata dal certificato del proprio medico dal quale dovrà risultare che tale permanenza non pregiudica la salute della gestante e del nascituro.
In questo caso l’amministrazione deve provvedere, prima dell’inizio del periodo di maternità obbligatoria, a sottoporre la ricercatrice a visita da parte del medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro che dovrà rilasciare il nulla osta attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Ai sensi dell’art. 1 comma 485 della Legge n. 145/2018 è riconosciuta altresì alla ricercatrice la facoltà di “astenersi dal lavoro” esclusivamente dopo l’evento del parto e per i cinque mesi successivi, previo nulla osta del medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro . Anche in questo caso la domanda, come detto sopra, va presentata con congruo anticipo rispetto all’inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Nel caso di parto prematuro, i giorni di congedo maternità ante partum non fruiti, si aggiungono ai tre (o quattro o cinque ) mesi successivi al parto stesso, in maniera tale che il periodo di maternità obbligatoria risulta essere sempre complessivamente di cinque mesi.