Tipologia

Gli assegni di ricerca rappresentano per l’ateneo uno dei principali strumenti d'investimento sui giovani in possesso d'idoneo curriculum scientifico per la formazione alla ricerca in settori di particolare interesse.

Gli assegni di ricerca si distinguono in due categorie:
- assegni istituzionali, banditi dall’ateneo su fondi destinati dagli organi centrali dell’università. La loro attivazione avviene tramite unico bando di selezione per tutte le aree scientifiche d'interesse dell’ateneo e vengono conferiti sulla base dei progetti presentati dai candidati;
- assegni su altri fondi, vengono conferiti mediante selezioni pubbliche bandite dall’Ateneo su:
1) richiesta dei dipartimenti e dei docenti responsabili nell’ambito di specifici progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti;
2) su finanziamenti ottenuti dall’università in qualità di beneficiaria di contributi e di altre erogazioni a carattere liberale e/o premiale destinati dal rettore con proprio decreto.
Possono essere, altresì, conferiti assegni di ricerca per i quali non sono previste le selezioni pubbliche:
a) candidati vincitori di borse finanziate dall'Unione europea, selezionati nell'ambito di programmi dotati di propri finanziamenti, finalizzati alla formazione del capitale umano della ricerca, allo sviluppo di competenze e al trasferimento di conoscenze, attraverso la mobilità internazionale;
b) candidati vincitori di selezioni comparative nazionali, europee e internazionali, relative a progetti dotati di propri finanziamenti, che prevedano l'attribuzione di un contratto per lo svolgimento di attività di ricerca, quando non diversamente disciplinato.

Durata
Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e possono essere rinnovati con contratti di durata annuale. Gli assegni possono essere rinnovati per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Importo
L'importo annuo degli assegni di ricerca è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo lordo annuo minimo stabilito col d.m. 9 marzo 2011 n. 102. Tale importo può essere maggiorato sino a un massimo del 30 per cento.

Questionario e social

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