UniCa UniCa News Notizie "Delega al Governo per la riforma della governance ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori"

"Delega al Governo per la riforma della governance ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori"

Pubblichiamo il DDL n. 1387, presentato al Senato il 18 febbraio 2009
16 marzo 2009

 DISEGNO DI LEGGE n. 1387
D’iniziativa dei senatori Valditara, Asciutti, De Eccher, Bevilaqua, Sibilia, De Feo, Giancarlo Serafini, Barelli e Firrarello

Art. 1.
(Delega al Governo)
1. Allo scopo di procedere alla riforma della governance di ateneo e al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di organizzazione
e governance di ateneo)
1. In conformità ai princìpi stabiliti dalla normativa vigente in materia di autonomie funzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto disciplina l’organizzazione e la governance di ateneo nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il Rettore ha la rappresentanza esterna dell’ateneo ad ogni effetto di legge. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e svolge le funzioni di indirizzo, promozione e vigilanza, oltre a quelle di gestione che non risultino espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. Viene eletto da tutte le componenti universitarie secondo le modalità stabilite nello statuto. Il personale tecnico-amministrativo e gli studenti votano attraverso rappresentanti ovvero con voto individuale ponderato. Il mandato può essere rinnovato per una volta soltanto e comunque senza che venga superato il limite massimo di otto anni. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il Rettore nomina i membri del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Il Senato accademico è composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello in base alle modalità stabilite dallo statuto e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti e in ogni caso fino ad un massimo di cinquanta membri. Ai fini della partecipazione al Senato accademico rilevano esclusivamente le strutture organizzative di primo livello composte da non meno di trenta afferenti fra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori. Il Senato accademico approva lo statuto, definisce l’assetto organizzativo interno secondo quanto fissato dallo statuto, approva il programma triennale previsto dall’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorsi due anni dalla elezione del Rettore, il Senato accademico può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno indicato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro curriculum e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all’università. I membri esterni sono scelti tra esponenti significativi del mondo impreditoriale e finanziario, tra ex studenti che si siano particolarmente affermati nella vita professionale ovvero tra personalità di chiara fama che possano fornire relazioni significative e competenze utili ai fini delle strategie di sviluppo dell’università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica.
5. Il Consiglio di amministrazione sovrintende l’attuazione del programma triennale di cui al comma 3. Approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo. Su proposta del Rettore, nomina il direttore generale. Effettua, in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, le assunzioni a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Definisce criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in termini di determinazione del contenuto minimo dei diritti e doveri del personale docente di ruolo, il Consiglio di amministrazione stipula il contratto individuale integrativo con il personale docente in servizio a tempo pieno di cui all’articolo 3, comma 2. Il Consiglio di amministrazione adotta in via definitiva i provvedimenti disciplinari avverso il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo senza pregiudizio di ulteriore ricorso nelle appropriate sedi giurisdizionali.
6. Il direttore generale costituisce il vertice gerarchico della struttura amministrativa di ateneo. È responsabile della attuazione degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri e modalità che garantiscano l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e la semplificazione dei processi, secondo quanto previsto dallo statuto in attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168. Per raggiungere i suddetti obiettivi egli assicura l’adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo, cui siano correlati gli incentivi economici e le progressioni di carriera. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
7. È istituita presso ciascuna università una Consulta composta da esponenti del mondo produttivo e finanziario e del territorio con lo scopo di suggerire strategie di sviluppo dell’università e di esprimere pareri sui programmi triennali degli atenei.
8. L’organizzazione interna dell’Università è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca sia della didattica e possono ulteriormente articolarsi al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività;
b) le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i princìpi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica.
9. Le strutture organizzative di primo livello stipulano, entro i limiti del budget predefinito in sede di bilancio preventivo, contratti individuali di ricerca e di didattica sulla base delle proposte adeguatamente motivate presentate dai professori di prima e seconda fascia in servizio presso le strutture medesime. I contratti di ricerca non possono comunque superare la durata di sei anni. I contratti di cui al presente comma assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca. Il periodo di ricerca a contratto viene considerato ai fini previdenziali.
10. Il Ministro dell’economia e delle finanze nomina tre componenti dell’organismo di controllo sulla regolarità contabile dei bilanci dei singoli atenei, che presentano con cadenza annuale una relazione ai Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina i tre componenti del Nucleo di valutazione, quale sezione staccata dell’Agenzia nazionale per la valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), con il compito di valutare la qualità della ricerca e della didattica complessivamente svolta all’interno della singola università. Il Nucleo di valutazione riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sui risultati di dette valutazioni.
11. Nell’ipotesi di dissesto finanziario di una università, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca può nominare un commissario straordinario con il compito di predisporre entro tre mesi dalla nomina un piano di rientro finanziario e di assicurarne l’attuazione. Fino alla attuazione di tale piano, e comunque per un periodo non superiore a due anni, le funzioni di Rettore, consiglio di amministrazione, direttore generale e Senato accademico sono sospesi.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle università non statali e agli istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale, in quanto compatibili con i rispettivi statuti.
13. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche agli Istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale.

Art. 3.
(Incentivi alla ricerca e alla didattica)
1. È istituito un fondo per la incentivazione della ricerca e della didattica, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La ripartizione delle risorse è disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in considerazione dei risultati raggiunti da ciascuna università e tenuto conto, altresì, della necessità di valorizzare singole strutture di eccellenza; a tali fini si considerano i risultati delle valutazioni compiute dall’ANVUR. Il fondo così ripartito può essere integrato anche con contributi esterni.
2. Ai fini della assegnazione delle risorse del fondo, le università stipulano con professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. I contratti di cui al presente comma possono contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici.
3. I criteri per la assegnazione delle risorse del fondo mediante contratti individuali definiti, in via generale, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e resi pubblici per via telematica. Sono parimenti rese pubbliche mediante via telematica le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di svolgere nella struttura universitaria, la qualità della didattica e la capacità di portare finanziamenti.
4. È istituito un fondo universitario locale per il finanziamento ai progetti di ricerca con dotazione annua di 150 milioni di euro. Il fondo per i programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) è integrato di 150 milioni di euro.
5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 4 si provvede per i cinque sesti mediante un aumento corrispondente della imposta sui tabacchi e per un sesto mediante un aumento corrispondente dell’imposta sui super alcolici.
6. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti fra le varie strutture organizzative di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo. L’attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale è fatta in base alla valutazione dell’interesse della ricerca proposta. Laddove si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio da più di tre anni, è valutata anche la produttività scientifica fatta nell’ultimo triennio secondo criteri esplicitati in modo trasparente.
7. L’ANVUR presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione annuale, in cui sono analizzati i criteri utilizzati dai diversi atenei nella stipulazione dei contratti individuali e nella distribuzione dei fondi di ricerca.
8. Le università sono autorizzate a determinare l’ammontare di contribuzioni studentesche aggiuntive differite a dopo la laurea, per un importo non superiore alle tasse universitarie annue correnti stabilite dall’ateneo di iscrizione, moltiplicato per gli anni di frequenza. Le contribuzioni di cui al primo periodo saranno esigibili a decorrere dall’anno successivo alla laurea e limitatamente da coloro che percepiscano un reddito superiore a 10.000 euro. A tale fine il modello per la dichiarazione dei redditi prevede una apposita casella con la indicazione della università titolare del credito. Le contribuzioni potranno essere pagate con rate annuali entro un termine temporale massimo di 20 anni. La contribuzione aggiuntiva è dimezzata per coloro che si siano laureati in corso con una media pari o superiore a ventotto trentesimi.
9. Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l’edilizia universitaria e il fondo per le residenze per universitari.

Art. 4.
(Modalità e procedure per il reclutamento
e la chiamata in ruolo dei professori universitari di prima e di seconda fascia
e dei ricercatori)
1. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori avviene attraverso procedure bandite dalle singole università, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto delle strategie di sviluppo dell’ateneo, del numero degli studenti, dei risultati della didattica e dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell’organico. I criteri di ripartizione dei posti fra le singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici.
3. L’individuazione dei settori scientifico-disciplinari a cui attribuire i singoli posti spetta a ciascuna struttura organizzativa di primo livello.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima fascia e per le abilitazioni a professore di seconda fascia, e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale. Le commissioni nazionali sono composte da tre professori ordinari afferenti al settore, sorteggiati da una lista di nove professori eletti dai professori di prima fascia del settore scientifico di riferimento, nonché da un numero adeguato di supplenti destinati a subentrare nelle ipotesi di cui al comma 2. I commissari eletti devono essere in servizio da almeno cinque anni e avere una produzione scientifica valutabile secondo le modalità ed i parametri di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n 1.
2. La morte, le dimissioni e la decadenza dei commissari comportano l’immediata sostituzione con i supplenti di cui al comma 1, da individuare anche in via preventiva tramite estrazione a sorte. I comportamenti dei commissari che ostacolano la celerità e mettono in pericolo il rispetto dei termini delle procedure danno luogo alla decadenza dalla commissione, pronunciata dal CUN, che valuta, ai fini della decadenza, il rilevante impedimento dei commissari. Il commissario dimessosi o decaduto non può essere nominato nelle commissioni di concorso per professore di prima fascia, di seconda fascia e per ricercatore nei cinque anni successivi. In materia di concorsi universitari si applicano i termini di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza giurisdizionale amministrativa di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza sono rilevabili d’ufficio.
3. In attuazione di quanto disposto al comma 2, il CUN, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad accorpare i settori scientifico-disciplinari in modo che ciascun settore sia costituito da almeno quaranta professori ordinari.
4. La commissione di cui al comma 1 valuta le pubblicazioni prodotte dai candidati. I criteri di valutazione sono preventivamente fissati, in grado diverso per i professori di prima fascia, di seconda fascia e per i ricercatori, dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con apposito decreto. L’abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine, coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione.
5. L’abilitazione di cui al comma 4 è concessa con giudizio pubblico, specificamente motivato.
6. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l’abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di procedure bandite dalle università per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore, l’abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle università.
7. Il conseguimento dell’abilitazione costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
8. Per l’abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l’abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 1, comma 1, sono bandite, per la copertura dei posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, esclusivamente le procedure di cui alla presente legge. I candidati abilitati a seguito di procedure i cui atti sono stati approvati, se non chiamati, conservano l’idoneità per un periodo di tre anni dal conseguimento.
Art. 6.
(Princìpi e modalità per la chiamata in ruolo dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori)

1. Oltre ai soggetti che abbiano conseguito una abilitazione secondo le modalità di cui alla presente legge, possono essere assunti, per posti di livello equivalente, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che siano già in servizio presso università italiane o che si trovino nel ruolo corrispondente presso università straniere, nel rispetto di quanto determinato dal CUN in materia di equipollenza degli incarichi. Sono fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 1-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, ogni ateneo individua nei propri statuti specifiche modalità per la selezione dei candidati alla assunzione.
3. L’assunzione a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è decisa dal Consiglio di amministrazione su proposta delle strutture di primo livello interessate.
4. I ricercatori ai quali è affidato un insegnamento acquistano, per la durata dello stesso, il titolo di professore aggregato.
5. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre che i conviventi, non possono essere chiamati sullo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero su settore affine dalla struttura organizzativa nella quale è incardinato l’altro coniuge, il parente, l’affine o il convivente, anche se in posizione di fuori ruolo.

FONTE
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=404184




Ultime notizie

Questionario e social

Condividi su:
Impostazioni cookie