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Incremento del tetto massimo del credito d’imposta per ricerca e sviluppo

Agenzia delle Entrate, circolare n. 46 del 13 giugno 2008- Fino al 40% di agevolazione per i contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca
17 giugno 2008
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 46 del 13 giugno 2008, ha reso noto che l’incremento a 50 milioni del tetto previsto per il credito d’imposta per ricerca e sviluppo si applica anche ai costi sostenuti nel 2007 e che l’agevolazione spetta anche per le attività svolte all’estero e può essere cumulata con altri contributi.
La circolare, in particolare, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2007 con un tetto massimo di 15 milioni di euro, ma che, con la Finanziaria 2008, è salito a 50 milioni.
L’agevolazione, che è attribuita alle imprese che svolgono attività di ricerca direttamente o affidandola a terzi, spetta nella misura del 10% dei costi sostenuti, ma raggiunge il 40% per i contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca. L’Agenzia, comunque, ha precisato che, nel caso di ricerca svolta su commissione, il credito d’imposta viene attribuito al committente e non al centro di ricerca e che il beneficio può essere cumulato con altre agevolazioni, ma solo se l’importo risultante dal cumulo non supera il costo sostenuto e se le altre agevolazioni non prevedono espressamente il divieto di cumulo con altri benefici.
La circolare ha evidenziato che il credito d’imposta, pena decadenza, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso, perché può essere utilizzato solo per nella dichiarazione dei redditi. Al contrario, non è consentito l’uso del credito per il versamento degli acconti o per i saldi relativi a periodi d’imposta successivi e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione a partire dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 46 del 13 giugno 2008

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