La circolare, in particolare, ha fornito chiarimenti in merito al credito d’imposta introdotto dalla Finanziaria 2007 con un tetto massimo di 15 milioni di euro, ma che, con la Finanziaria 2008, è salito a 50 milioni.
L’agevolazione, che è attribuita alle imprese che svolgono attività di ricerca direttamente o affidandola a terzi, spetta nella misura del 10% dei costi sostenuti, ma raggiunge il 40% per i contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca. L’Agenzia, comunque, ha precisato che, nel caso di ricerca svolta su commissione, il credito d’imposta viene attribuito al committente e non al centro di ricerca e che il beneficio può essere cumulato con altre agevolazioni, ma solo se l’importo risultante dal cumulo non supera il costo sostenuto e se le altre agevolazioni non prevedono espressamente il divieto di cumulo con altri benefici.
La circolare ha evidenziato che il credito d’imposta, pena decadenza, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso, perché può essere utilizzato solo per nella dichiarazione dei redditi. Al contrario, non è consentito l’uso del credito per il versamento degli acconti o per i saldi relativi a periodi d’imposta successivi e l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione a partire dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Agenzia delle Entrate, circolare n. 46 del 13 giugno 2008