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Rientro in Italia dei "cervelli"

Chiarimenti di Mussi sugli strumenti a disposizione degli atenei: cofinanziamenti Miur, chiamate dirette e proroga contratti
18 dicembre 2006
Il Ministro dell’Università e della ricerca, On. Fabio Mussi, ha emanato un atto d’indirizzo che facilita e incentiva la chiamata diretta dei cervelli emigrati all’estero e la loro stabilizzazione nelle Università.
  
Di seguito il testo a firma del ministro Mussi, inviato ai Rettori e ai Direttori Amministrativi degli Atenei pubblici italiani a cura del Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca scientifica e tecnologica (direzione generale per l’università - ufficio III):
 
Prot. n° 1760  del 15 dicembre 2006
Oggetto: art. 1 comma 9 Legge 230/05 - art. 5 D.M. 207/2006 - risposte a quesiti .
 
Con riferimento ai quesiti posti da alcuni Atenei in relazione all’applicazione delle norme sopra indicate si esprimono di seguito i seguenti chiarimenti:
 
1. Cofinanziamento del MiUR di all’art.5 del D.M. 207/2006
Facendo seguito alla nota prot. n. 1039 del 31/7/2006 si precisa che il cofinanziamento per le chiamate dirette di cui all’art. 1, comma 9, della legge 230/05  avrà effetto dalla data effettiva di presa di servizio del personale interessato  a seguito del nulla osta disposto dal Ministero, purchè la procedura richiamata sia conclusa da parte degli organi competenti dell’ateneo e trasmessa al Ministero improrogabilmente entro il 31/1/2007.
Nell’esercizio 2007 il cofinanziamento  sarà reso disponibile entro il limite delle disponibilità destinate a tale intervento e comunque fino alla concorrenza del 95% dei costi iniziali delle qualifiche corrispondenti. A decorrere dal 2008 gli interventi di cofinanziamento saranno resi consolidabili nel fondo di finanziamento ordinario. Nel caso di cessazione nell’arco dei tre anni dalla data della assunzione in servizio, il finanziamento accordato e reso consolidabile verrà recuperato.
Si ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 9, della legge 230/05, il personale assunto per chiamata diretta non può superare il limite massimo del 10% dei posti di professore ordinario ed associato dell’ateneo interessato e, inoltre, che la chiamata diretta di studiosi di chiara fama è esclusa dagli interventi di cofinanziamento.
Si precisa altresì che le chiamate degli studiosi titolari dei contratti di cui al decreto ministeriale n. 13 del 26 gennaio 2001 e successive modificazioni possono essere disposte anche da università diverse da quelle presso cui sono state svolte le attività didattiche e di ricerca previste dal contratto.
 
2. Disponibilità dei punti organico per le chiamate dirette
Gli interventi di cofinanziamento di cui al punto precedente comporteranno un aumento di FFO consolidabile che incrementerà automaticamente i margini, anche se in misura ridotta rispetto al limite di cui all’art. 51 della legge 449/04. Non sono previsti, anche per questi casi, interventi di deroga ai citati limiti.
Comunque, allo scopo di incentivare le chiamate dirette di cui all’art. 1, comma 9, della legge 230/05 senza incidere sulla possibilità di nuove assunzioni da parte degli atenei, la disponibilità di punti organico di ciascun ateneo sarà aumentata anche della quota restante relativa ad ogni chiamata diretta.
 
3. Inquadramento dei docenti a seguito della chiamata diretta
Ai docenti, per i quali è stata disposta la chiamata diretta, deve essere assicurata la classe stipendiale iniziale nella fascia di appartenenza (di professore associato non confermato e di professore straordinario), fermo restando il diritto di richiedere il riconoscimento dei servizi pregressi a seguito della conferma ad associato o della nomina ad ordinario.
Nulla osta che le università autonomamente definiscano integrazioni retributive secondo quanto previsto dall’art 1,comma 16, della legge 230/2005, ed a tale proposito sarà disposta specifica voce nella procedura “DALIA” che raccoglie le informazioni relative a tutte le voci retributive del personale in servizio.
 
4. Proroga dei contratti di cui al decreto ministeriale n. 13  del 26 gennaio 2001 e successive modificazioni
Si fa presente che nell’anno 2007, in sede di definizione dei criteri per l’assegnazione del FFO per il medesimo periodo, saranno previste apposite risorse per la  ulteriore proroga dei contratti con studiosi di cui al DM citato, purché i medesimi soggetti siano stati chiamati dai competenti organi accademici degli Atenei entro il 31/01/2007 ed il relativo procedimento sia in corso di autorizzazione ministeriale ex art. 1, comma 9, della legge n. 230/05. Nel caso in cui il nulla osta del Ministero venga concesso, il contratto cesserà automaticamente dalla data di presa di servizio per effetto della chiamata diretta.
 
5. Procedura di chiamata da parte degli organi competenti
Nulla disponendo la legge  230/05 in proposito, si ritiene che debba essere richiesta a tal fine il voto della maggioranza degli aventi diritto al voto, in analogia a quanto previsto dall’art. 5 , comma 4, del DPR 117/2000 per le chiamate dei docenti giudicati idonei a seguito di procedura di valutazione comparativa.
Si rappresenta inoltre che la predetta maggioranza è prevista altresì negli schemi di regolamento per le chiamate e per i trasferimenti da adottare ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 164/2006, predisposti dalla CRUI, ai quali gli atenei si stanno conformando.
   
 

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