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Pubblicato il Bando Prin 2007

Scadenze: 31 ottobre 2007 mod. A (coord. nazionali) - 24 ottobre 2007 mod. B (resp. unità locali)
24 settembre 2007

Pubblichiamo il bando Prin 2007
Per altri dettagli vai alle pagine della Direzione Ricerca Scientifica




Decreto Ministeriale 18 settembre 2007 prot. n. 1175/ric/2007

Bando PRIN 2007


Emblema Repubblica Italiana
Logo MUR il ministro
DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA


VISTO l’articolo 1, commi 870, 871 e 873 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e prevede le procedure di utilizzazione delle disponibilità finanziarie anche nelle more dell’emanazione del previsto regolamento di definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo e gestione secondo le disposizioni attualmente vigenti;
VISTO l’art. 13 del D.L. 2 luglio 2007 n. 81 convertito in legge 3 agosto 2007 n. 127 che, rendendo disponibili il 30% delle risorse previste dal predetto comma 870 ricomprese nell’elenco 1 di cui al comma 758 dell’art.1 della legge finanziaria 2007, consente di intraprendere le iniziative per l’emanazione del bando PRIN;
VISTO il comma 507 dell’art.1 della stessa legge finanziaria 2007 che ha operato la decurtazione, resa definitiva dal predetto D.L. 81/2007, dell’importo di € 15.750.617 delle disponibilità previste per i PRIN dalla legge finanziaria 2006 per l’anno 2007;
VISTA la nota n. 0104099 del 9.8.2007  con la quale il MEF – Ragioneria Generale dello Stato –  rende disponibili le risorse assegnate al FIRST con il citato art. 13 del D.L. 81/2007  per l’autorizzo e l’emanazione del bando PRIN 2007;
VISTO l’art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il relativo decreto di attuazione 23 aprile 1997, n. 320;
CONSIDERATA l’opportunità di emanare per l’anno 2007 il bando per il cofinanziamento dei PRIN, secondo le disposizioni vigenti;
VISTI i capitoli 1659/10 e 7320 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

DECRETA

ART. 1
Oggetto.

1. Il presente decreto disciplina le procedure per il cofinanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, per l’anno 2007, di progetti di ricerca di interesse nazionale, liberamente proposti nelle 14 aree disciplinari di cui al D.M. n. 175 del 4 ottobre 2000, dalle Università.
2. Agli effetti del presente decreto si intendono:
 -per Ministro e Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR);
 -per Università,  tutte le Università e le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
 - per Enti di Ricerca, tutti gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal Ministero;
 -per ricercatori, si intendono  i Professori universitari di ruolo, gli assistenti ordinari del ruolo a esaurimento, i ricercatori del ruolo universitario.


ART.2
Comitato guida.

1. La selezione delle proposte è curata dal Ministero che si avvale di un Comitato guida che ha la responsabilità della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunità scientifica e del Ministero, e che si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, dell’opera di revisori anonimi, individuati nell’ambito della  banca dati del Ministero.
2. Il Comitato è formato  da nove esperti nella ricerca e nella valutazione di progetti di ricerca. Essi non possono ricoprire ruoli di coordinamento o partecipazione nei progetti di cui al presente bando.
3. Il Ministro sceglie i componenti in una rosa di diciotto esperti, proposti, nel rispetto delle rappresentanze di entrambi i generi, in numero di nove rispettivamente dalla CRUI e dal CUN, e designa, tra di essi, il Presidente.
4. Il Comitato guida rimane in carica esclusivamente per il PRIN 2007.
5. All’atto dell’insediamento i componenti del Comitato nominano, al proprio interno, un Segretario.
6. A ciascuno dei componenti spetta un compenso per ogni seduta  ai sensi del Decreto interministeriale n. 69 del 9 aprile 2003, il cui importo verrà determinato con successivo provvedimento.


ART. 3 
Caratteristiche dei progetti.

1. I progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) possono essere relativi ad ognuna delle 14 aree disciplinari di cui al citato D.M. n. 175 del 2000.
2. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato in una o più unità operative e deve essere  coordinato da un Professore o da un ricercatore del ruolo universitario, o da un assistente ordinario del ruolo ad esaurimento, denominato Coordinatore scientifico. Ciascun progetto può prevedere un numero massimo di cinque unità locali. Il Coordinatore scientifico, oltre all’attività di coordinamento dovrà, per il tramite di una propria unità operativa, essere impegnato direttamente nella ricerca.
3. Il coordinamento di ogni unità operativa è affidato ai soggetti di cui al comma 2, denominati Responsabili di unità.  Può essere prevista, all’interno di ciascun progetto, la partecipazione di un’unità operativa appartenente agli Enti di Ricerca.
4. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto.
5. Ciascun docente-ricercatore può partecipare ad un solo progetto di ricerca e ad una sola unità operativa con un impegno non inferiore a sei mesi persona per anno. Non possono essere responsabili o partecipare ai progetti coloro che nel corso del 2007 sono collocati a riposo per limiti d’età.
6. I progetti di ricerca di interesse nazionale hanno durata annuale o biennale.
7. Una quota del 10% dell’intero finanziamento disponibile per il programma PRIN 2007 è riservata al cofinanziamento di progetti il cui coordinatore scientifico nazionale abbia meno di 40 anni all’atto della presentazione della domanda.
8. A tutti i ricercatori che risultano inseriti in gruppi di ricerca cofinanziati nel programma PRIN 2006, di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2006, n. 582, è fatto divieto di partecipare a qualunque titolo ai gruppi nazionali di ricerca del programma PRIN 2007.
 

ART.4
Presentazione dei progetti.

1. Ciascun progetto di ricerca di interesse nazionale è presentato dal Coordinatore scientifico.
2. Per il 2007 la scadenza per la presentazione delle  domande di cofinanziamento è fissata improrogabilmente al 31 ottobre 2007 per i Responsabili scientifici (modello A), e al 24 ottobre  per i Responsabili locali (modello B).
3. Le domande di cofinanziamento, redatte sia in italiano sia in inglese, sono presentate esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al comma 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, copia cartacea delle domande dovrà essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli Atenei d’appartenenza e, nel caso di Responsabili di unità degli Enti di ricerca, ai rispettivi Presidenti. Per verifiche successive, il Ministero potrà chiedere copia del documento depositato.
4.  Ciascuna Università e ciascun Ente di ricerca può accedere alle domande presentate dal proprio personale.
5. Le domande sono redatte utilizzando modelli/domanda (A e B)  appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nel sito del medesimo. Le domande devono contenere, tra l’altro, l’indicazione dei seguenti dati:
 a) titolo del progetto, durata e area di afferenza;
 b) nome del coordinatore scientifico e dei responsabili delle unità di ricerca partecipanti;
 c) elenco dei ricercatori che compongono il progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
 d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
 e) parole chiave proposte;
 f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
 g) stato dell’arte;
 h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
 i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e  relative modalità di integrazione e collaborazione;
 l) costo complessivo del progetto, articolato per voci;
 m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l’avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
 n) elementi e  criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.
6. Una quota non superiore al 10% dei costi generali della ricerca può essere destinata al rimborso, anche forfetario, delle spese generali sostenute dalle istituzioni e strutture scientifiche presso cui si svolge il progetto di ricerca.
7. Nel prospetto finanziario devono essere indicati i seguenti finanziamenti, dettagliati analiticamente ove necessario:
 a) diretti, disponibili o acquisibili con certezza, messi a disposizione dalle università o dagli enti di ricerca, ai quali appartengono i ricercatori dell’unità operativa;
 b) diretti, disponibili o acquisibili con certezza, messi a disposizione da parte di soggetti esterni;
 c) la quota richiesta al Ministero nell’ambito del programma PRIN 2007.
8. Il totale degli investimenti indicati nel prospetto finanziario del progetto deve comunque essere eguale al totale dei costi e la somma dei finanziamenti diretti di cui alle lettere a) e b) non può essere inferiore al 30% della somma dei costi di cui alle lettere a), b) e c).


ART. 5
Valutazione dei progetti.

1. Ciascun progetto è valutato da due revisori indipendenti e anonimi, che devono rilasciare, per via telematica, una dichiarazione di principi deontologici e di riservatezza. Ai giudizi valutativi espressi dai revisori è garantito l’anonimato. A ciascuno dei revisori è riconosciuto un compenso, il cui importo sarà determinato con successivo provvedimento.
2. La procedura valutativa si svolge esclusivamente per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici.
3. I giudizi valutativi su ciascun progetto saranno espressi sulla base dei seguenti criteri:
 a) qualità scientifica, unitarietà, interesse nazionale e internazionale del progetto;
 b) capacità del gruppo nazionale di ricerca di realizzare il progetto nei tempi previsti;
 c) esperienza e autorevolezza scientifica del coordinatore nazionale e dei coordinatori di unità;
 d) congruità della dimensione del gruppo nazionale e delle unità operative rispetto agli obiettivi di ricerca e all’interesse nazionale del progetto;
 e)  integrazione e collaborazione tra le unità operative;
 f)  sostenibilità finanziaria del progetto e congruità del prospetto finanziario.
4. Il Comitato, nella prima riunione,  e comunque prima di accedere  alle informazioni sui progetti presentati, stabilisce i criteri operativi della procedura di valutazione e il punteggio da attribuire a ognuno dei criteri di valutazione di cui al comma 3. Il verbale della riunione è reso pubblico attraverso il sito internet del Ministero.
5. Il Comitato, per lo svolgimento delle attività connesse ai propri compiti istituzionali, è supportato da un Ufficio di Segreteria, e può avvalersi, nell’ambito delle accertate disponibilità di bilancio, al massimo di due collaboratori operativi esterni.
6. Effettuata la verifica di ammissibilità della domanda, il Comitato, sulla base dei contenuti del progetto e delle parole chiave indicate dai proponenti, individua, per ogni domanda, due revisori indipendenti i quali, esaminato il progetto, forniscono un dettagliato giudizio collegiale  sulla base dei criteri di cui al comma 3. In casi eccezionali e dettagliatamente  motivati, il Comitato potrà far ricorso ad un ulteriore giudizio.
7. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, il Comitato, sulla base dei giudizi degli esperti redige una graduatoria generale di merito dei progetti, indicando il cofinanziamento proposto per ciascuno di essi sulla base della congruità accertata.
8. Dopo la pubblicazione della graduatoria, ogni proponente potrà prendere visione, sul proprio sito docente, della scheda di valutazione relativa al progetto presentato, fermo restando l’anonimato dei valutatori.


ART. 6
Assegnazione dei cofinanziamenti.

1. Il cofinanziamento è assegnato ai progetti secondo l’ordine di graduatoria, tenendo preliminarmente conto della quota riservata di cui al comma 7 dell’articolo 3. Verrà quindi garantita una quota pari al 3% delle risorse, tenendo conto delle assegnazioni della quota riservata, ad ognuna delle 14 aree di cui al DM 4 ottobre 2000 n. 175.  L’eventuale quota di cofinanziamento  riferita alle  singole aree, non assegnata per mancanza di progetti ammessi a cofinanziamento, è portata in accrescimento al cofinanziamento delle altre aree.
2. Il cofinanziamento totale assegnato ad ogni progetto è comunicato al Coordinatore scientifico nazionale che provvede ad indicare al Ministero le quote da ripartire tra le singole unità operative.
3. Per i progetti ammessi al cofinanziamento, il Ministero chiede ai Rettori delle Università proponenti e ai Presidenti degli Enti di ricerca,  apposita certificazione di impegno per l’utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell’erogazione del contributo da parte del Ministero.
4. La quota ministeriale di cofinanziamento dei progetti è assegnata in unica soluzione anticipata direttamente, per ciascuna quota parte, alle Università ovvero agli Enti, sedi delle unità operative locali.


ART. 7
Gestione e rendicontazione dei progetti.

1. Il coordinatore scientifico ha la responsabilità della gestione dei finanziamenti assegnati a ciascuna unità operativa ed è responsabile dell’attuazione del progetto nei tempi e nei modi indicati all’atto della presentazione della domanda.
2. Per tutte le pubblicazioni e gli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca i componenti del gruppo sono tenuti ad indicare di aver usufruito di un finanziamento nell’ambito del programma PRIN 2007.
3. La rendicontazione è effettuata, mediante apposita procedura telematica, dai Responsabili di unità e dal Coordinatore nazionale, che ne assume la responsabilità, entro un mese dalla conclusione del progetto. Il Ministero procede a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università o agli Enti interessati le relative documentazioni contabili. Dei risultati di tali verifiche si terrà conto per le successive assegnazioni di fondi.
4. Sono comunque rendicontabili le spese per pubblicazioni e presentazione dei risultati finali della ricerca da effettuare nei dodici mesi successivi alla conclusione del progetto, purché le relative spese siano impegnate in sede di rendicontazione finale.
5. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti delle Università assegnatarie, potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare alla medesima Università, anche in base ad altro titolo.
 

ART. 8
Valutazione in itinere ed ex post dei progetti.

1. I coordinatori scientifici dei progetti di ricerca ammessi al cofinanziamento sono tenuti a fornire, annualmente, il rendiconto scientifico e amministrativo dei progetti stessi, secondo modalità e forme stabilite dal Ministero.
2. Nei tre mesi successivi alla conclusione del progetto, il Coordinatore scientifico nazionale compila  una relazione scientifica conclusiva sui risultati di ricerca ottenuti e la trasmette con modalità telematica al Ministero e all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ove operante, per i provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione è resa pubblica sul sito web del Ministero.
3. La relazione deve  contenere l’elenco dettagliato delle pubblicazioni e degli altri prodotti scientifici realizzati nell’ambito del progetto di ricerca con l’indicazione di provenienza del finanziamento.
4. Analogamente a quanto previsto dall’art. 7, comma 3, si terrà conto della valutazione scientifica per successive assegnazioni di fondi.


ART. 9
Copertura finanziaria.

1. Gli oneri finanziari  di cui al presente decreto, graveranno sui capitoli  dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2007 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi come di seguito specificato:
capitolo 1659/10 – rimborso spese e compensi per il Comitato guida e i collaboratori dello stesso; valutazione ex post dei progetti di ricerca cofinanziati;
capitolo 7320 – quota di cofinanziamento a carico del Ministero sui progetti di ricerca cofinanziati, compenso per i revisori anonimi (revisori ex ante), per il complessivo importo non inferiore ad € 74.249.383, in relazione alla nota autorizzativa del MEF, citata in premessa.
Si fa riserva, con successivo provvedimento, da emanarsi a seguito del perfezionamento del procedimento previsto dall’ art. 1, comma 759, della già citata legge finanziaria 2007, di autorizzare il relativo impegno e di individuare le eventuali, ulteriori risorse finanziarie da destinare al cofinanziamento dei progetti di cui al presente bando.
2.  Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto, conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche, è acquisita l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 

ART 10
Richiesta di informazioni e modulistica.

1. Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti alla Direzione Generale per il Coordinamento e Sviluppo della Ricerca, utilizzando il sito www.miur.it/ricerca/prin. Sul medesimo sito verranno rese disponibili, in tempo utile, oltre alla modulistica, le informazioni necessarie per la presentazione delle domande di cui al presente bando.
Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito internet del Ministero all’indirizzo www.miur.it


 

 

 


Roma, 18 settembre 2007
Prot. n. 1175/ric/2007

IL MINISTRO

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