Art. 2236, Responsabilità del prestatore d'opera

Ugas, Anna Paola
2014-01-01

Abstract

Il contributo dopo aver enunciato le principali opinioni sulla nozione di colpa grave ritiene fondamentale, per cogliere il senso dell'espressione, individuare un elemento di discontinuità tra tale concetto e quello di colpa semplice (o lieve). A tal fine l'autrice riprende quanto da lei affermato nel commento all'art. 2230 c.c. Per colpa semplice o lieve deve intendersi la violazione della norma di condotta contenuta nella stessa obbligazione, riconoscendo a quest'ultima la natura di regola speciale dell'azione dei privati volta a definire il comportamento (in senso lato) del debitore, quale particolare causa della trasformazione della realtà materiale e giuridica in cui la prestazione consiste, al fine di realizzare l'interesse del creditore. Muovendo da tale premessa, le regole volte ad evitare il danno ad altri costituiscono in temimi comparativi una colpa grave, in quanto violazioni di precetti comportamentali meno stringenti di quello dedotto come prestazione e comunque, nel contesto dell'obbligazione, ove il debitore si assume addirittura il compito di realizzare l'interesse del creditore, più riprovevoli del consueto. La repressione di tali violazioni, e di quelle riconducibili a dolo, sono il mimino indispensabile per configurare un'obbligazione ed una responsabilità, laddove non sia possibile identificare propriamente una prestazione da seguire, per difetti e limiti inerenti alla scienza e alla tecnica, o quando, come nell'art. 1229 c.c. le parti intendono limitare l'impegno del debitore.
2014
9788859810698
Colpa lieve; colpa grave; dolo; regola di condotta
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