Alice Cherchi

SU UNA POSSIBILE REVISIONE DELL’ART. 540 C.C.

Cicero C
2022-01-01

Abstract

L’art. 540 c.c. disciplina la riserva a favore del coniuge, il quale è riservatario di metà del patrimonio dell’altro coniuge e, nel caso di concorso con i figli del defunto, di un terzo o di un quarto del patrimonio a seconda che, rispettivamente, vi sia un solo figlio o i figli siano più di uno; in particolare, la posizione del coniuge viene potenziata in applicazione del principio costituzionale della parità dei sessi. Al coniuge sono poi riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, al fine di soddisfare anzitutto l’interesse economico del coniuge ad avere un alloggio e, in secondo luogo, interessi morali a mantenere i rapporti affettivi con la casa familiare. La Commissione SISDiC ha proposto di elaborare una disciplina che prevede che i legati aventi ad oggetto i diritti di abitazione e uso gravino sulla quota di riserva del coniuge e qualora questa non sia sufficiente per il rimanente sulla sola quota disponibile, profilando una tutela del coniuge tale da non pregiudicare in modo irragionevole la quota dei figli. In tale ottica, si propone di ammettere la derogabilità dell’assegnazione da parte del testatore e la previsione della monetizzazione della mancata riserva, con conversione del diritto di abitazione e di uso in equivalente monetario. L’introduzione di un nuovo terzo comma nell’art. 540 c.c. permetterebbe una maggiore tutela della libertà testamentaria.
2022
978-88-495-4975-1
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