La “nuova” nullità della donazione di beni altrui

Marianna Rinaldo
2017-01-01

Abstract

Il dibattito tradizionale in merito alla dichiarazione di nullità della donazione a non domino, appare tutt’altro che superato. Con un recente arresto giurisprudenziale i giudici di legittimità riconoscono la validità della donazione di beni altrui, qualora sussista la consapevolezza per il donante dell’altruità della cosa e risultando quest’ultima espressamente dall’atto di donazione. L’impostazione, soprattutto per l’inedita visione nonché per la particolarità argomentativa rispetto al passato, suggerisce nuovi spunti critici. Le Sezioni Unite del 2016, in controtendenza alla posizione maggioritaria, accolgono, in via eccezionale, la validità della donazione di cosa altrui, qualora il donante, nell’atto di donazione, dichiari espressamente di essere consapevole dell’altruità del bene. L’assenza di questo requisito rende la donazione a non domino nulla, non in ragione dell’applicazione analogica dell’art. 771 c.c., ma per mancanza della causa del negozio di donazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 1418, co. 2, e 1325 c.c..
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