Sulla legittimità costituzionale della c.d. patente a punti

Elisabetta Piras
Primo
2005-01-01

Abstract

Con la sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis comma 2 del codice stradale (d.lg. 285/1992), "nella parte in cui prevede che nel caso di mancata identificazione del conducente la segnalazione della decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente". L'A. illustra il percorso argomentativo seguito dalla Corte, proponendo anche una disamina dei principali profili di illegittimità costituzionale prospettati dal Giudice di pace rimettente e solo in parte accolti. Conclusivamente l'A. accenna ad un profilo della norma censurata che non è stato preso in considerazione neppure dai Giudici di rinvio: quello relativo ai rapporti tra l'obbligo di comunicazione ex art. 126 bis e la disciplina della "privacy" ex art. 25 d.lg. 196/2003
2005
Italiano
70
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75
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5
Esperti anonimi
nazionale
scientifica
no
1 Contributo su Rivista::1.4 Nota a sentenza
Piras, Elisabetta
1
reserved
1.4 Nota a sentenza
265
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