Art. 48 Statuto - Scuole di Specializzazione

Art. 48 Statuto - Scuole di Specializzazione

 1. Presso le facoltà, i dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L’attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell’Università.

3. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti interni.

4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più dipartimenti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.

5. Sono organi della scuola: il Direttore e il Consiglio.

6. Il Direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile del funzionamento della scuola. È eletto dal Consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell’ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

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