Gli esami di profitto possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento e nel rispetto di eventuali propedeuticità.
Il Regolamento didattico di Ateneo prevede che il numero annuale di appelli non sia inferiore a 6 per ciascun insegnamento, con un intervallo minimo fra appelli successivi pari a due settimane. Ulteriori disposizioni sono definite nel Regolamento didattico del CdS (art. 17 pag. 14).
Informazioni specifiche sugli esami e sulle prove di verifica di ciascun insegnamento sono consultabili sulle pagine del Course Catalogue.
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