Attivazione bandi e selezioni esterne

Attivazione bandi e selezioni esterne

La procedura di attribuzione degli incarichi di lavoro autonomo viene disciplinata dal D.lgs 165/2001 art. 7 e dalla circolare di ateneo prot. 147808 dell’11/08/2017.

In particolare, l'art. 7 commi 5 bis e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che le amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono conferire esclusivamente incarichi individuali, di natura temporanea e altamente qualificata, con contratto di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, salvi i casi espressamente previsti.

Si specifica quanto segue:

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e dev’essere coerente con le esigenze di funzionalità della stessa (art. 7 co. 6, D.Lgs. 165/2001);

- le amministrazioni, previa verifica dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno, rendano pubbliche secondo i propri ordinamenti procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (art. 7 commi 6 e 6-bis, D.Lgs. 165/2001).

Sulla base di quanto sopra la circolare di ateneo prot. 147808 dell’11/08/2017 evidenzia che come previsto dall’art. 7, D.Lgs. 165/2001 è possibile attribuire incarichi di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione in presenza dei seguenti presupposti:

a) previo accertamento della mancanza di risorse all’interno dell’Amministrazione, da effettuarsi tramite pubblicazione del relativo avviso nella lista utenti dell’Ateneo e con comunicazione alla Direzione del Personale;

b)  predeterminazione della durata, dell’oggetto dell’attività e del compenso. Quanto a quest’ultimo aspetto si richiama il limite di € 25.000,00 previsto con la delibera del CdA del 01/12/2009;

c) attribuzione dell’incarico a soggetti dotati di alta qualificazione. Gli stessi dovranno possedere una comprovata esperienza professionale in materia e dovranno aver conseguito almeno la laurea triennale, salvi i casi previsti dal citato art. 7, co. 6 in tema di prestazioni artistiche, artigianali o a supporto dell’attività didattica e di ricerca;

d) affidamento non di un elenco di attività e compiti, ma di un progetto o un programma di lavoro orientato al raggiungimento di un risultato, da svolgere senza coordinamento e specifici vincoli di orario e sede.

L’iter procedurale prevede la presentazione delle richieste secondo il modulo riportato di seguito (richiesta attivazione avviso di selezione lavoro autonomo) entro i 5 giorni precedenti la data del Consiglio di Dipartimento all’indirizzo mail segreteriasea@unica.it.

A seguito di approvazione da parte del Consiglio il funzionario responsabile della procedura provvederà alla predisposizione del bando, valutando l’oggetto dell’incarico da affidare, al fine di distinguere, ai soli fini fiscali e previdenziali, le prestazioni di lavoro autonomo (Avviso 1) e autonomo non abituale (Avviso 2). In particolare:

Lavoratore autonomo (Avviso 1): ai soli fini fiscali e previdenziali si riferisce agli incarichi di lavoro autonomo che tendenzialmente richiedono un impegno prolungato nel tempo e per i quali assuma maggior rilievo l’accordo delle parti nell’individuazione delle modalità di esecuzione della prestazione.

Lavoratore autonomo non abituale (Avviso 2): si riferisce a quel tipo di incarico che si esaurisce in un’azione o prestazione che consente il raggiungimento di un fine. Tale incarico non deve quindi essere necessariamente riconducibile a intere fasi o programmi del committente, ma essere semplicemente funzionale all’attività del soggetto che attribuisce l’incarico.

NB: Le selezioni per contratti di lavoro autonomo di cui all’Avviso 1 (lavoro autonomo) potranno essere attivate solo a valere su fondi esterni.

 

 

 

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