Fra le novità: Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori; modificata la disciplina della chiamata diretta nelle università; incremento di 135 milioni di euro del fondo per le borse di studio.
08 January 2009



di Nicoletta Cottone

La Camera approva la fiducia al decreto Gelmini sull'università. A favore hanno votato 302 deputati, 228 i contrari e 2 gli astenuti. Il via libera al provvedimento, già approvato dal Senato il 28 novembre 2008, sarà poi dato definitivamente domani dall'aula di Montecitorio. Fra le novità arriva una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, con l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. È stata modificata la disciplina della chiamata diretta nelle università. Novità anche per il Consiglio nazionale degli studenti universitari: cambia la durata del mandato dei componenti, che sale da 2 a 3 anni. Viene integrato il fondo per il finanziamento dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze universitarie per un importo pari a 65 milioni di euro e arriva un incremento di 135 milioni di euro del fondo di intervento integrativo (articolo 16 della legge 390/1991), per garantire la concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli.

Introdotto, poi, l'obbligo di pubblicità delle attività di ricerca delle università. Ogni anno, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all'anno precedente, il rettore presenterà al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico una relazione relativa ai risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico e ai finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione sarà pubblicata sul sito dell'ateneo e trasmessa al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione saranno valutate anche ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università (Ffo) e sul Fondo straordinario, ad integrazione delle disponibilità del Ffo, previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Il provvedimento prevede anche interventi per la qualità del sistema universitario: a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7% del Fondo di finanziamento ordinario delle università e del Fondo straordinario previsto dalla Finanziaria per il 2008, destinata ad incrementarsi progressivamente negli anni successivi, sarà ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

No all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa e no all'assunzione di personale per le università statali che alla data del 31 dicembre di ogni anno abbiano superato il livello massimo di spesa per il personale di ruolo (legge 449/1997), ai sensi del quale le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Disposizioni per collegare l'incremento stipendiale dei professori universitari ordinari e associati a una valutazione da parte dell'autorità accademica dell'attività svolta. Si veda, nel dettaglio, voce per voce, il contenuto del provvedimento nell'abc del decreto università.



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