Gelmini convoca parti - Il testo del decreto legge
11 November 2008

ROMA -(ANSA) -  Mentre il mondo dell’università e della ricerca (ma anche dei conservatori e delle accademie di belle arti) si accinge a scendere in piazza venerdì prossimo, il ministro Gelmini convoca i sindacati del settore per domani (forse nel tentativo di scongiurare in extremis sciopero e manifestazione) e manda un messaggio chiaro: "sono disponibile al confronto con chi vuole riformare e non difendere a tutti i costi lo status quo". Intanto, continuano ad arrivare inviti al ministro perché congeli tutto e apra un vero confronto. Un’esortazione in tale senso l’ha fatta il segretario del Pd, Walter Veltroni, che in una lettera inviata ai ministri Tremonti e Gelmini, chiede la "sospensione degli effetti del decreto ormai approvato", di "modificare con la legge finanziaria le scelte di bilancio sulla scuola e sull’università fatte in estate con la manovra triennale" e l’apertura di un tavolo di confronto con "le parti sociali, il mondo della scuola e le forze di opposizione". "Si stabilisca, per il lavoro di questo tavolo e per la ricerca di una soluzione condivisa, un periodo di tempo di due mesi o più, un periodo chiaro e ben definito, al termine del quale - dice Veltroni - il governo potrà far seguire comunque all’indispensabile momento del confronto democratico quello altrettanto indispensabile della decisione". Anche i presidi delle facoltà di scienze e tecnologie, pur accogliendo "con costruttiva attenzione e cautela" le linee guida presentate la scorsa settimana in consiglio dei ministri, ritengono "indispensabile e prioritario" la sospensione dell’impianto dei tagli al finanziamento pubblico per l’università previsti nella legge 133. Il ministro, in una dichiarazione diffusa oggi, dice come la pensa: "Sono disponibile a discutere con tutte quelle forze riformiste che pensano che non si possa esclusivamente difendere lo status quo. Proprio per questo abbiamo fatto le nostre scelte con le linee guida sulla riforma del sistema universitario. Base di un dibattito che ponga al centro i temi della riaffermazione del merito, della promozione dei giovani talenti e della trasparenza". E assicura che il dl sull’università conteneva solo alcune misure "indifferibili e urgenti", ma per la riforma completa, la sede del confronto "sarà sicuramente il Parlamento". In attesa della pubblicazione del dl in questione in Gazzetta ufficiale ("l’attesa dimostra inconfutabilmente che nella riunione del consiglio dei ministri erano state omesse scelte rilevanti sia dal punto di vista tecnico sia politico" sostiene Stefano Ceccanti del Pd), gli atenei hanno proseguito anche oggi nella loro mobilitazione. Particolarmente attivi gli studenti milanesi: in tutti gli atenei sono state organizzate assemblee in mattinata; nel pomeriggio - con tanto di cattedre, gazebo, proiettori, amplificatori e materiale ad hoc al seguito - oltre 150 studenti delle Facoltà scientifiche della Statale hanno assistito a lezioni ed esperimenti all’aperto, in piazza dei Mercanti e l’ennesimo corteo è terminato davanti al Comune con un lancio simbolico di messaggi in bottiglia (400, in contenitori di plastica) e con un concerto da camera eseguito dai ragazzi del conservatorio. A Siena un gruppo di universitari del Kollettivo Bietan Jarrai ha occupato, simbolicamente e pacificamente, nel pomeriggio la sede del quotidiano Corriere di Siena, per protestare "contro l’ostruzionismo mediatico dei mezzi di informazione, e per combattere la paura che attanaglia quanti si vogliono ribellare e far sentire la propria voce". E domani si prosegue: l’attrice Sabina Guzzanti incontrerà gli studenti dell’Università della Calabria (che oggi ha organizzato lezioni in piazza) con i quali parlerà della riforma Gelmini; gli studenti della sede di Matera dell’Università della Basilicata inviteranno i cittadini a depositare almeno un libro per costruire il Muro degli Equi Libri. "Con il muro - hanno spiegato - diremo a tutti che non esiste una riforma né universitaria, né scolastica, ma sociale che esclude le classi più deboli e svantaggiate". (ANSA)


Schema di decreto-legge recante

“Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”



Articolo 1

Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca


Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa né all’assunzione di personale.
Le università di cui al comma 1 sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 – 2009 di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è sostituito dai seguenti: “Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60% all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10% all’assunzione di professori ordinari.
Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650”.

Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, sino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n.210 e all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n.230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto legge le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.117.
Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restano quanto disposto al precedente periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto-legge, si intendono prive di effetto. Sono altresì privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
All’articolo 74, comma 1, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca».



Articolo 2

Misure per la qualità del sistema universitario


A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:
la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
la qualità della ricerca scientifica;
la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.
Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente natura non regolamentare da emanarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.



Articolo 3

Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli


Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 388, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il Fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n.390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.




Articolo 4

Norma di copertura finanziaria


Agli oneri derivanti dall’articolo 1 del presente decreto, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni di euro per l’anno 2010, e 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al decreto medesimo. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.




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