Coniuge superstite e pluralità di residenze familiari

Cicero C
2023-01-01

Abstract

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, cod. civ., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l’immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
2023
Italiano
7
Esperti anonimi
internazionale
scientifica
no
1 Contributo su Rivista::1.4 Nota a sentenza
Cicero, C
1
none
1.4 Nota a sentenza
265
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