Nullità del contratto e irrilevanza della regolarità urbanistica sostanziale dell’immobile

Cicero C
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Abstract

La Suprema Corte ha escluso la dedotta nullità del contratto impugnato, nonostante la difformità del fabbricato rispetto al progetto assentito e ciò in quanto risultavano menzionati nel contratto stesso gli estremi della concezione edilizia, avendo ivi reso il venditore le dichiarazioni previste dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40 e non risultando dalla sentenza impugnata che tale dichiarazione non fosse reale e non riferibile all’immobile. Al fine di delineare l’ambito della nullità del contratto non rileva la regolarità urbanistica sostanziale dell’immobile dedotto in contratto e perciò, a tali fini, si prescinde tanto dal fatto che su detto immobile siano stati poi realizzati degli interventi che lo avrebbero reso difforme, in modo essenziale o finanche non essenziale, rispetto al nulla osta rilasciato dal Comune, quanto l’epoca di realizzazione di detti interventi. Lo scopo del legislatore —ha ribadito con tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione— è quello di sanzionare la violazione dell’obbligo, di natura meramente formale, di indicare nel contratto gli estremi della concessione o della domanda di sanatoria, al fine di disincentivare l’abusivismo e di tutelare l’affidamento della parte acquirente che, per effetto di tali indicazioni, è posta in grado di svolgere gli opportuni accertamenti sulla regolarità urbanistica dell’immobile. Alla stregua di tale finalità deve perciò ritenersi —conclude la Corte— che il profilo della sostanziale conformità dell’opera edilizia allo strumento concessorio, compiutamente menzionato nell’atto di trasferimento, esuli dall’ambito applicativo della nullità.
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