Ecl. 17.21: alle origini dell'obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra coniugi

BOTTA, FABIO
2007-01-01

Abstract

Nel saggio si intende rispondere al quesito, persistente e irrisolto tra gli storici del diritto, dell’origine dell’obbligo giuridico del marito alla fedeltà coniugale, data la sua irrintracciabilità nei diritti antichi. Escluse, a tal proposito, le prese di posizione della filosofia etica greca e romana, nonché i canoni dei Padri della Chiesa, rilevanti, al limite, sul solo piano del diritto ecclesiastico, si individua il momento di emrgenza di siffatto obbligo nel diritto mediobizantino in Ecl. 17.21, norma nella quale per la prima volta si introduce, in un ordinamento che contiene la divisio personarum in liberi e schiavi, una sanzione penale per il dominus coniugato che commetta “porneia” con la propria schiava. La disposizione isaurica, presente anche nel Prochiron della successiva età macedone, si presta così ad essere relazionata con altre testimonianze, giuridiche e letterarie, al fine di configurare il nuovo valore riconosciuto dal diritto statuale al matrimonio in età di cristianesimo trionfante.
2007
Italiano
Studi per Giovanni Nicosia
Cesare Massimo Bianca, et al.
2
67
106
40
Giuffrè
Milano
ITALIA
9788814135125
Comitato scientifico
internazionale
scientifica
matrimonio; diritto bizantino; adulterio
info:eu-repo/semantics/bookPart
2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
Botta, Fabio
2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
1
268
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