La presunta eclissi della responsabilità medica da contatto sociale

CICERO, CRISTIANO
2019-01-01

Abstract

La legge n. 24 del 2017 cerca di offrire soluzioni a lungo termine . Si introduce, innanzitutto, all’art. 1 un principio innovativo insito nella sicurezza delle cure. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. In materia di responsabilità penale si prevede l’introduzione di una nuova fattispecie criminosa che supera definitivamente la diatriba in ordine alle sfumature di colpa attraverso la creazione di una nuova species di colpevolezza medica (art. 590-sexies - (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). Idoneo a stravolgere il consolidato orientamento in materia è la previsione dell’art. 7 relativo alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. Si prevede, nel solco della continuità, che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intra-muraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la tele-medicina. Interessante invece la ricostruzione della responsabilità in capo al sanitario. L’esercente la professione sanitaria, si legge, risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Di particolare importanza sono poi gli artt. 10 (obbligo di assicurazione), 11 (estensione della garanzia assicurativa), e 12 (azione diretta del soggetto danneggiato). E l'art. 14 (fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria) .
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