I certificati e gli esami universitari di conoscenza linguistica possono essere utilizzati dallo studente per ottenere crediti formativi universitari (cfu) a valere sul corrispondente insegnamento curriculare, previsto nel piano di studi (con conseguente esenzione totale o parziale del relativo programma) o, in alternativa, sull’area “a scelta dello studente” (crediti liberi). Nel primo caso si prenderanno in considerazione solo ed esclusivamente le certificazioni rilasciate dagli Enti e/o Istituzioni Internazionali indicate nell’Allegato 1. Nel secondo caso, invece, potranno essere presi in considerazione anche certificati rilasciati da enti diversi.
Convalida a valere sugli insegnamenti curriculari
Gli insegnamenti di lingua straniera includono moduli di linguaggio specialistico, pertanto, i certificati che abbiano un livello di competenza uguale o inferiore a quello dell’insegnamento curricolare, determineranno il solo riconoscimento parziale delle abilità linguistiche. In questo caso, quindi, lo studente, dovrà integrare le parti di programma necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento finali previsti per il singolo insegnamento, e che verranno indicate dal Docente Responsabile per le competenze linguistiche. La corrispondenza delle valutazioni ottenute nei certificati, e il relativo voto in trentesimi, è indicata nell’Allegato 2.
Convalida a valere sull’area a scelta dello studente (crediti liberi)
Per il riconoscimento di crediti “a scelta dello studente” (liberi) possono essere utilizzati i certificati di frequenza e profitto rilasciati dal Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Cagliari (o di altri Atenei) e dai Centri AICLU/CERCLES, per un minimo 50 ore. Il numero massimo di cfu convalidabili per un livello di abilità linguistiche superiore a quello dell’insegnamento curriculare, è di 6 crediti per corsi da 100 ore e di 3 cfu per i corsi da 50 ore. Il numero massimo di cfu convalidabili per un livello di abilità linguistiche uguale a quello dell’insegnamento curriculare, è di 3 crediti per corsi da 100 ore e di 1 o 2 cfu per i corsi inferiori alle 100 ore. Le non possono essere accettate per la convalida parziale o totale dei corsi di insegnamento curricolari.
È possibile inoltre riconoscere le certificazioni rilasciate da scuole private a discrezione del competente Consiglio di Corso di Studi, che valuterà, previo parere del Docente Responsabile per le competenze linguistiche, in base alle ore di frequenza e al livello conseguito, stabilendo in base a questi elementi il numero di cfu riconoscibili.
I certificati ottenuti all’estero (programmi di Mobilità Studenti Erasmus e Globus), ai fini di un eventuale riconoscimento di crediti (parziale o totale) in sostituzione dell’esame di lingua previsto nel piano di studi, sono valutati direttamente dalla Commissione Internazionalizzazione qualora siano di livello uguale o superiore a quello del corrispondente insegnamento di lingua straniera previsto nel proprio piano di studi. Il numero massimo di cfu convalidabili per un livello di abilità linguistiche superiore a quello dell’insegnamento curriculare è di 6 crediti per corsi da 100 ore e di 3 cfu per i corsi da 50 ore. Il numero massimo di cfu convalidabili per un livello di abilità linguistiche uguale a quello dell’insegnamento curriculare, è di 3 crediti per corsi da 100 ore e di 1 o 2 cfu per i corsi inferiori alle 100 ore.
Gli esami di lingua straniera sostenuti presso altri Corsi di Studio/Facoltà/Ateneo, saranno valutati dal competente Consiglio di Corso di Studio che analizzerà ogni caso specifico, previo parere del Docente Responsabile per le competenze linguistiche, al fine di prendere in considerazione l’eventuale convalida e/o la necessità di integrare tali abilità con la frequenza di un ciclo di lezioni, il sostenimento di un eventuale esame (scritto e/o orale), e comunque a fronte della presentazione di una adeguata documentazione comprovante le competenze richieste.
Procedure per il riconoscimento delle competenze linguistiche
1. Istanza dello studente, da presentare alla Segreteria Studenti, insieme al certificato attestante il livello conseguito, in originale. La Segreteria tratterrà la copia conforme.
2. Discussione in Consiglio di Corso di Studio dei singoli casi e assunzione della conseguente delibera.
Ipotesi di riconoscimento a valere sull’insegnamento curriculare: nei casi di convalida parziale, si ottiene l’esenzione dalla prova scritta e lo studente concorda, con il Docente Responsabile per le competenze linguistiche, la parte di programma da portare all’orale, che includerà il modulo di linguaggio specialistico. Per la valutazione finale in trentesimi, in sede di esame orale, il docente terrà conto della valutazione ottenuta nella certificazione. Nei casi di convalida totale, la valutazione ottenuta nel certificato sarà trasformata in trentesimi in base alle Tabelle di Conversione allegate alla presente (Allegato 2)..
Ipotesi di riconoscimento del certificato a valere sull’esame “a scelta dello studente” (crediti liberi): ai fini di questa valutazione, si terrà conto del parere del Docente Responsabile per le competenze linguistiche che valuterà considerando: le ore di frequenza del corso, il livello conseguito e il parere del Docente esperto della disciplina linguistica. A tal fine l’istanza che dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti e dovrà contenere il dettaglio di informazioni quali: numero delle ore di frequenza, modalità di verifica e valutazione, nonché precisi riferimento dell’Ente/scuola certificatore