Durata
16 ore
Frequenza e idoneità
Per l’acquisizione della certificazione di frequenza, dell’idoneità e del relativo CFU è necessario che lo studente frequenti non meno del 90% delle ore, come da normativa in materia e superi il test di verifica dell’apprendimento (voto finale minimo 18/30).
Il mancato raggiungimento del 90% delle ore comporta l’impossibilità all’ammissione alla prova di verifica e sarà necessario organizzare il recupero del tirocinio con la frequenza in altro corso; L’idoneità è obbligatoria per essere autorizzati a frequentare i tirocini formativi.
Per i Corsi di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e in Assistenza Sanitaria, tali disposizioni si applicano al Corso Integrato di Fondamenti di Medicina del Lavoro previsto al primo anno.
Modalità di recupero
Lo studente che, dopo aver frequentato il corso, non supera il test di verifica dell’apprendimento ha diritto ad un ulteriore data di recupero.
Lo studente che supererà la percentuale delle assenze previste (10%) o impossibilitato a frequentare totalmente il corso (solo per gravi motivi), dovrà darne comunicazione in anticipo al coordinatore del Corso di Studio e alla segreteria didattica. Verrà inserito alla frequenza nel primo corso utile, oppure, qualora non ci sia la disponibilità, nel corso erogato nel successivo anno accademico e fino a quel momento non potrà svolgere le attività di tirocinio previste dal Corso di Studio.
Programma didattico
Il Programma del Corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori è definito nell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
Formazione Generale
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Contenuti
concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione.
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima
- 4 ore per tutti i settori
Formazione Specifica
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’ articolo 28.
Contenuti
- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall’alto.
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro -correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D. Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.