L’art 31 dello Statuto dell’Università definisce in modo puntuale le competenze e le funzioni del Direttore, come sotto riportate:
Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle relative delibere.
Il Direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
presenta al Consiglio per l’approvazione il piano annuale e triennale delle attività di ricerca, sentiti i coordinatori di Sezione e i responsabili dei centri di ricerca, la proposta di budget e il rendiconto annuale per la parte di competenza del dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;
stipula i contratti e le convenzioni approvati dal Consiglio ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. j);
autorizza direttamente, senza l’approvazione del Consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
propone al Consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento;
coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento;
formula proposte al Consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l’acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;
vigila sull’osservanza, nell’ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Il Direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal Regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali.
In caso di necessità e urgenza il Direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.