Eleonora Fois Fois
Il beneficiario di amministrazione di sostegno è capace di disporre mortis causa, ma non tutto ciò che non è vietato è consentito
Cicero, C.
2021-01-01
Abstract
Vanno distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e dell'amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece, l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt. 596, 599 e 779 c.c.File | Size | Format | |
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